Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974
Art. 4 (Convenzione)
Nessuno Stato contraente 6 obbligato ad applicare le misure previste dall'articolo 2, paragrafo i), qualora i segnali distribuiti sul suo territorio, da parte di un distributore al quale i segnali emessi non sono destinati,
- i)portino dei brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, contenente resoconti di avvenimenti di attualita', ma soltanto nella misura giustificata dal fine informativo degli estratti stessi, oppure
- ii)portino, a titolo di citazione, brevi estratti del programma portato dai segnali emessi, con riserva che tali citazioni siano conformi ai buoni usi e siano giustificati dal loro fine informativo; oppure
- iii)portino, nel caso in cui il territorio sia quello di uno Stato contraente considerato come un paese in via di sviluppo conformemente alla pratica stabilita dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un programma portato dai segnali emessi, sempre che la distribuzione sia fatta unicamente a fini istruttivi, anche per adulti, o di ricerca scientifica.
Testo vigente dal 24 ottobre 1977
