Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974
Art. 2 (Convenzione)
- 1)Ogni Stato contraente si impegna di adottare delle misure adeguate per impedire la distribuzione sul suo territorio, o dal suo territorio, di segnali portatori di programmi da parte di qualunque distributore al quale i segnali emessi verso il satellite o che passano per il satellite, non sono destinati. Tale impegno vale anche nel caso in cui l'organismo di origine appartenga ad un altro Stato contraente e nel caso in cui i segnali distribuiti siano dei segnali derivati.
- 2)In ogni Stato contraente in cui l'applicazione delle misure previste al precedente paragrafo 1) e' limitata nel tempo, la durata di tale applicazione viene fissata dalla legislazione nazionale. Tale durata verra' notificata per iscritto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, oppure se la relativa legislazione nazionale entrera' in vigore o verra' modificata successivamente, entro un termine di sei mesi dall'entrata in vigore di tale legislazione o della sua modifica.
- 3)L'impegno previsto al precedente paragrafo i) non viene esteso alla distribuzione di segnali derivati provenienti da segnali gia' distribuiti da un distributore al quale i segnali emessi erano destinati.
Testo vigente dal 24 ottobre 1977
