1. Ciascuna Parte in conflitto procurera' che i propri organismi di protezione civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano essere identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di compiti di protezione civile. I ricoveri messi a disposizione della popolazione civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo. 2. Ciascuna Parte in conflitto procurera' del pari di adottare e mettere in opera metodi e procedure che permettano di identificare i ricoveri civili, nonche' il personale, gli edifici e il materiale della protezione civile che usano il segno distintivo internazionale della protezione civile. 3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della protezione civile si fara' riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo internazionale della protezione civile e di una carta d'identita' attestante il suo statuto. 4. Il segno internazionale della protezione civile consiste in un triangolo equilatero blu su fondo arancio quando e' utilizzato per la protezione degli organismi di protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili. 5. Oltre al segno distintivo, le. Parti in conflitto potranno mettersi d'accordo sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di protezione civile. 6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 e' regolata dal Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo. 7. In tempo di pace, il segno descritto nel paragrafo 4 potra', con il consenso delle autorita' nazionali competenti, essere usato per identificare i servizi di protezione civile. 8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno le misure necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della protezione civile, e per prevenirne e reprimerne l'uso indebito. 9. L'identificazione del personale sanitario e religioso, delle unita' sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario della protezione civile e' regolata dall'articolo 18.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
