[1]d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo

[2]1. La carta d'identita' del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, dovrebbe, se possibile, essere analoga a quella prevista nell'articolo 1 del presente Regolamento. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello della figura 1. Modello di carta d'identita' (formato: 74 mm x 105 mm) Figura 1

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]2. Quando le circostanze impediscono di rilasciare al personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, carte d'identita' analoghe a quella descritta nell'articolo 1 del presente Regolamento, detto personale potra' ricevere un certificato, firmato dall'autorita' competente, attestante che la persona alla quale viene rilasciato ha ricevuto una assegnazione in qualita' di personale temporaneo, e indicante, se possibile, la durata di tale assegnazione e il diritto del titolare al porto del segno distintivo. Tale certificato dovra' indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza, della data, la sua eta' al momento del rilascio del certificato) le funzioni del titolare, nonche' il suo numero di matricola se ne ha uno. Dovra' recare la firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-i-art2 · fonte su Normattiva