[1]intervento

[2]1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per attentare alla sovranita' di uno Stato o alla responsabilita' del governo di mantenere o di ristabilire l'ordine pubblico nello Stato, o di difendere l'unita' nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art3 · fonte su Normattiva