[1]intervento
[2]1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per attentare alla sovranita' di uno Stato o alla responsabilita' del governo di mantenere o di ristabilire l'ordine pubblico nello Stato, o di difendere l'unita' nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
