[1]di applicazione personale

[2]1. Il presente Protocollo si applichera' a tutte le persone colpite da un conflitto armato quale definito nell'articolo 1, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo (in seguito chiamati "distinzione di carattere sfavorevole"). 2. Alla fine del conflitto armato, tutte le persone che siano state oggetto di una privazione o di una restrizione della liberta' per motivi connessi con il conflitto stesso, nonche' quelle che siano state oggetto di tali misure dopo il conflitto per gli stessi motivi, beneficeranno delle disposizioni degli articoli 5 e 6 fino al termine di detta privazione o di detta restrizione di liberta'.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art2 · fonte su Normattiva