[1]generale
[2]Nell'applicazione della presente Sezione, le attivita' delle Alte Parti contraenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazionali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
