[1]neutrali o altri Stati che non sono Parti in conflitto

[2]1. Gli aeromobili sanitari non potranno ne' sorvolare il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, ne' atterrarvi o ammararvi, salvo in virtu' di un accordo preventivo. Se un tale accordo esiste, detti aeromobili saranno rispettati per tutta la durata del volo e in occasione di eventuali scali. Essi dovranno pero' obbedire a qualsiasi intimazione di atterrare o di ammarare, a seconda dei casi. 2. Un aeromobile sanitario che, in assenza di un accordo preventivo o contravvenendo alle disposizioni di un accordo, sorvola il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, sia per errore di navigazione, sia a causa di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovra' fare tutto il possibile per notificare il proprio volo e per farsi identificare. Il detto Stato, non appena avra' riconosciuto un tale aeromobile, dovra' compiere ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'articolo 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere ad un attacco. 3. Se un aeromobile sanitario, in virtu' di un accordo o nelle circostanze indicate nel paragrafo 2, atterra o ammara sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, in seguito a intimazione o per altri motivi, sara' soggetto a ispezione per stabilire se si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario. L'ispezione dovra' avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovra' esigere che i feriti e malati che dipendono dalla Parte che impiega l'aeromobile siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Essa curera' in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato di salute dei feriti e malati. Se l'ispezione rivela che si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso con le persone presenti a bordo, eccezion fatta di coloro che debbono essere presi in custodia in virtu' delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, sara' autorizzato a proseguire il volo e beneficera' di appropriate facilitazioni. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile non e' un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso sara' sequestrato e i suoi occupanti saranno trattati in conformita' delle disposizioni del paragrafo 4. 4. Ad eccezione di coloro che vengano sbarcati a titolo temporaneo, i feriti, malati e naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario con il consenso dell'autorita' locale sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, saranno, salvo intese diverse fra detto Stato e le parti in conflitto, presi in custodia da detto Stato se lo richiedono le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, in modo che essi non possano tornare a partecipare alle ostilita'. Le spese di spedalita' e di internamento saranno a carico dello Stato dal quale dipendono dette persone. 5. Gli stati neutrali o gli altri Stati non Parti in conflitto applicheranno in modo eguale a tutte le Parti in conflitto le eventuali condizioni e restrizioni relative al sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari, o all'atterraggio di detti aeromobili.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art31 · fonte su Normattiva