[1]disperse
[2]1. Non appena le circostanze lo permettono e al piu' tardi non appena cessate le ostilita' attive, ciascuna Parte in conflitto dovra' ricercare le persone segnalate come disperse da una Parte avversaria. Allo scopo di facilitare le ricerche, detta Parte avversaria comunichera' tutte le informazioni utili su tali persone. 2. Allo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni previste nel paragrafo precedente, ciascuna Parte in conflitto dovra', per quanto riguarda le persone che non beneficiano di un regime piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni o del presente Protocollo:
- a)registrare le informazioni indicate nell'articolo 138 della IV Convenzione relative a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilita' o della occupazione, siano state detenute, incarcerate o in qualsiasi altro modo tenute in cattivita' per un periodo superiore a due settimane, o che siano decedute nel corso di un periodo di detenzione;
- b)facilitare al massimo possibile e, se necessario, effettuare la ricerca e la registrazione di informazioni su dette persone, se esse sono decedute in altre circostanze a causa delle ostilita' o della occupazione. 3. Le informazioni sulle persone segnalate come disperse in applicazione del paragrafo 1, e le richieste relative a dette informazioni saranno trasmesse sia direttamente, sia per il tramite della Potenza protettrice, dell'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa, o delle Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso). Se dette informazioni non sono trasmesse per il tramite del Comitato internazionale della Croce Rossa o della sua Agenzia centrale di ricerche, ciascuna Parte in conflitto fara' in modo che esse siano anche fornite all'Agenzia centrale di ricerche. 4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per mettersi d'accordo su delle disposizioni che permettano ad apposite squadre di ricercare, identificare e raccogliere i morti nelle zone dei campi di battaglia; tali disposizioni potranno prevedere, occorrendolo, che dette squadre siano accompagnate da personale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito nelle zone che si trovano sotto il controllo di detta parte avversaria. Il personale di dette squadre dovra' essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente ai compiti in questione.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
