[1]delle famiglie divise
[2]Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il piu' possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
