[1]di nazionalita'

[2]1. E' vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri stati non Parti in conflitto. 2. E' vietato di fare uso delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari delle Parti avversarie durante gli attacchi o per dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare operazioni militari. 3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 37 paragrafo I d, potra' modificare le regole esistenti e generalmente riconosciute del diritto internazionale applicabile allo spionaggio o all'uso delle bandiere nella condotta dei conflitti armati sul mare.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art39 · fonte su Normattiva