[1]di nazionalita'
[2]1. E' vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri stati non Parti in conflitto. 2. E' vietato di fare uso delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari delle Parti avversarie durante gli attacchi o per dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare operazioni militari. 3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 37 paragrafo I d, potra' modificare le regole esistenti e generalmente riconosciute del diritto internazionale applicabile allo spionaggio o all'uso delle bandiere nella condotta dei conflitti armati sul mare.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
