[1]dei beni culturali e dei luoghi di culto
[2]Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, e' vietato:
- a)compiere atti di ostilita' diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
- b)utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;
- c)fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
