[1]dei beni culturali e dei luoghi di culto

[2]Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, e' vietato:

  • a)compiere atti di ostilita' diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
  • b)utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;
  • c)fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art53 · fonte su Normattiva