[1]dei beni culturali e dei luoghi di culto
[2]Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e' vietato compiere atti di ostilita' diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
