[1]generale dei beni di carattere civile
[2]1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi ne' di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2. 2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso. 3. In caso di dubbio, un bene che e' normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumera' che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
