[1]delle forze armate e unita' militari assegnati agli organismi di protezione civile

[2]1. I membri delle forze armate e le unita' militari assegnate agli organismi di protezione civile saranno rispettati e protetti, a condizione:

  • a)che detto personale e dette unita' siano assegnati in via permanente all'assolvimento di uno dei compiti indicati nell'articolo 61, e vi si dedichino in via esclusiva;
  • b)che, se ha ricevuto una tale assegnazione, detto personale non svolga altri compiti militari durante il conflitto;
  • c)che detto personale possa distinguersi chiaramente dagli altri membri delle forze armate portando bene in vista il segno distintivo internazionale della protezione civile, che dovra' essere di dimensioni appropriate, e che detto personale sia munito della carta d'identita' indicata nel Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo, attestante il suo statuto;
  • d)che detto personale e dette unita' siano dotati soltanto di armi leggere individuali per il mantenimento dell'ordine o per la propria difesa. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 3 si applicheranno anche in questo caso;
  • e)che detto personale non partecipi direttamente alle ostilita', e non commetta, o on sia impiegato per commettere, al di fuori dei compiti di protezione civile, atti dannosi per la Parte avversaria;
  • f)che detto personale e dette unita' svolgano i compiti di protezione civile unicamente sul territorio nazionale della propria Parte. E' vietata la non osservanza delle condizioni enunciate nel comma e da parte di un qualsiasi membro delle forze armate che sia vincolato alle condizioni prescritte nel comma a e b. 2. Se cade in potere di una Parte avversaria, il personale militare che presta servizio negli organi di protezione civile sara' considerato prigioniero di guerra. In territorio occupato, potra', nel suo interesse della popolazione civile di detto territorio, essere impiegato in compiti di protezione civile nella misura occorrente, a condizione pero', se si tratta di lavori pericolosi, che si offra volontario. 3. Gli edifici e i principali elementi del materiale e dei mezzi di trasporto delle unita' militari assegnate agli organismi di protezione civile dovranno essere chiaramente contrassegnati con il segno distintivo internazionale della protezione civile. Detto segno dovra' essere di dimensioni appropriate. 4. Gli edifici e il materiale delle unita' militari assegnate in via permanente agli organismi di protezione civile e destinati esclusivamente all'assolvimento di compiti protezione civile, se cadono in potere di una Parte avversaria continueranno ad essere soggetti al diritto bellico. Eccettuato il caso di necessita' militare imperiosa, non potranno pero' essere distratti dalla loro destinazione fino a che saranno necessari allo svolgimento dei compiti di protezione civile, salvo che siano state prese preventive disposizioni per provvedere in modo adeguato ai bisogni della popolazione civile.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art67 · fonte su Normattiva