[1]generale
[2]1. Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno rispettati e protetti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con particolare riguardo alle disposizioni della presente Sezione. Essi avranno il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, salvo il caso di necessita' militare imperiosa. 2. Le disposizioni del paragrafo I si applicheranno anche ai civili, che, senza appartenere agli organismi civili di protezione civile, rispondono ad un appello delle autorita' competenti e assolvono, sotto il controllo di queste, compiti di protezione civile. 3. Oli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonche' i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l'articolo 52. I beni utilizzati per scopi di protezione civile non potranno essere ne' distrutti ne' distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appartengono.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
