[1]e apolidi
[2]Le persone che, prima dell'inizio delle ostilita', sono considerate come apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti eccettuati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e III della IV Convenzione.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
