[1]di applicazione
[2]Le disposizioni della presente Sezione completano le norme relative alla protezione umanitaria delle persone civili e dei beni di carattere civile che sono in potere di una Parte in conflitto, enunciate nella IV Convenzione, in particolare nei Titoli I e III, nonche' le altre norme applicabili del diritto internazionale che regolano la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo durante un conflitto armato di carattere internazionale.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
