[1]di applicazione

[2]Le disposizioni della presente Sezione completano le norme relative alla protezione umanitaria delle persone civili e dei beni di carattere civile che sono in potere di una Parte in conflitto, enunciate nella IV Convenzione, in particolare nei Titoli I e III, nonche' le altre norme applicabili del diritto internazionale che regolano la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo durante un conflitto armato di carattere internazionale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art72 · fonte su Normattiva