[1]delle persone che hanno preso parte alle ostilita'

[2]1. Una persona che prende parte alle ostilita' e cade in potere di una Parte avversaria, si presume essere prigioniero di guerra e, di conseguenza, sara' protetta dalla III Convenzione, se rivendica lo statuto di prigioniero di guerra, o se risulta che essa ha diritto a tale statuto, oppure quando la Parte di cui dipende rivendica per lei detto statuto mediante notifica alla Potenza detentrice o alla Potenza protettrice. Se esiste un dubbio qualsiasi a proposito del suo diritto allo statuto di prigioniero di guerra, la persona stessa continuera' a beneficiare di detto statuto e, di conseguenza, della protezione della III Convenzione e del presente Protocollo, in attesa che il suo statuto sia determinato da un tribunale competente. 2. Se una persona caduta in potere di una Parte avversaria non e' trattenuta come prigioniero di guerra e deve essere giudicata da detta Parte per un reato connesso con le ostilita', essa potra' far valere il proprio diritto allo statuto di prigioniero di guerra davanti a un organo giudiziario, e ottenere che tale questione sia risolta. Quando la procedura applicabile lo consenta, la questione dovra' essere risolta prima che si decida sul reato. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento nel corso del quale detta questione deve essere risolta, salvo il caso eccezionale in cui il dibattito avviene a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato. In questo caso la Potenza detentrice deve informare la Potenza protettrice. 3. Ogni persona che, avendo preso parte alle ostilita', non ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non beneficia di un trattamento piu' favorevole conformemente alla IV Convenzione, avra' diritto, in ogni momento, alla protezione dell'articolo 75 del presente Protocollo. In territorio occupato, una tale persona, salvo che sia detenuta per spionaggio, dovra' beneficiare egualmente, malgrado le disposizioni dell'articolo 5 della IV Convenzione, del diritto di comunicazione previsto dalla detta Convenzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art45 · fonte su Normattiva