[1]delle donne

[2]1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore. 2. I casi delle donne incinte e delle madri di fanciulli in tenera eta' che dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato, saranno esaminati con priorita' assoluta. 3. Le Parti in conflitto cureranno il piu' possibile di evitare che la pena di morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tenera eta' che dipendono da esse, per reati connessi con il conflitto armato. Non saranno eseguite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art76 · fonte su Normattiva