[1]fondamentali
[2]1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni e del presente Protocollo, saranno trattate con umanita' in ogni circostanza e beneficeranno, come minimo, delle protezioni previste nel presente articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispettera' la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tutte le dette persone. 2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti, siano essi commessi da agenti civili o militari:
- a)le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare:
- i)l'omicidio;
- ii)la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica;
- iii)le pene corporali; e
- iv)le mutilazioni;
- b)gli oltraggi alla dignita' della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore;
- c)la cattura di ostaggi;
- d)le pene collettive; e
- e)la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopracitati. 3. Ogni persona arrestata, detenuta o internata per atti connessi con il conflitto armato sara' informata senza ritardo, in una lingua che essa comprende, dei motivi per cui dette misure sono state prese. Salvo il caso di arresto o di detenzione per un reato, detta persona sara' liberata nei piu' brevi termini possibili e, comunque, non appena saranno venute meno le circostanze che avevano giustificato l'arresto, la detenzione o l'internamento. 4. Nessuna condanna sara' pronunciata e nessuna pena sara' eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato connesso con il conflitto armato, se non in virtu' di una sentenza pronunciata da' un tribunale imparziale e regolarmente costituito, che si conformi ai principi generalmente riconosciuti di una procedura regolare comprendente le seguenti garanzie:
- a)le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima o durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
- b)nessuno potra' essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilita' penale individuale;
- c)nessuno potra' essere accusato o condannato per azioni od omissioni che non costituivano reato secondo il diritto nazionale o internazionale a lui applicabile al momento della loro commissione. Non potra', del pari, essere irrogata alcuna pena piu' grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevedo l'applicazione di una. pena piu' leve, il reo dovra' beneficiarne;
- d)ogni persona accusata di un reato si presumera' innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
- e)ogni persona accusata di un reato avra' diritto ad essere giudicata in sua presenza;
- f)nessuno potra' essere costretto a testimoniare contro se stesso o a dichiararsi colpevole;
- g)ogni persona accusata di un reato avra' diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico, e di ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- h)nessuno potra' essere processato ne' punito dalla stessa Parte per un reato che abbia gia' fatto oggetto di un giudizio definitivo di assoluzione o di condanna reso conformemente allo stesso diritto e alla stessa procedura giudiziaria;
- i)ogni persona processata per un reato ha diritto a che la sentenza sia pronunciata pubblicamente;
- j)ogni persona condannata sara' informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonche' dei termini per esercitare tale diritto. 5. Le donne private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato saranno custodite in locali diversi da quelli degli uomini. Esse saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne. Tuttavia, se vi sono famiglie detenute o internate, si dovra' preservare la loro unita', alloggiandole, per quanto possibile, in uno stesso luogo. 6. Le persone arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato beneficeranno delle protezioni concesse dal presente articolo fino, alla loro liberazione definitiva, al loro rimpatrio o al loro stabilimento, anche dopo la fine del conflitto armato. 7. Affinche' non sussista alcun dubbio circa l'azione penale a carico delle persone accusate di crimini di guerra o di crimini contro l'umanita', saranno applicati i seguenti principi:
- a)le persone accusate di tali crimini dovrebbero essere processate e giudicate conformemente alle regole del diritto internazionale applicabile;
- b)ogni persona che non beneficia di un trattamento piu' favorevole in virtu' delle Convenzioni o del presente Protocollo, dovra' ottenere il trattamento previsto nel presente articolo, indipendentemente dal fatto che i crimini di cui e' accusata costituiscono o no infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo. 8. Nessuna disposizione del presente articolo potra' essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione piu' favorevole che accordi, in virtu' delle regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore protezione alle persone comprese nel paragrafo 1.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
