[1]penale
[2]1. Il presente articolo si applichera' all'azione penale e alle condanne di reati connessi con il conflitto armato. 2. Nessuna condanna sara' pronunciata e nessuna pena sara' eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato, se non in virtu' di una sentenza pronunciata da un tribunale che offra le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialita'. In particolare:
- a)le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
- b)nessuno potra' essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilita' penale individuale;
- c)nessuno potra' essere condannato per azioni o omissioni che, secondo la legge, non costituivano reato al momento della loro commissione. Non potra', del pari, essere irrogata alcuna pena piu' grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, il reo dovra' beneficiarne;
- d)ogni persona accusata di un reato si presumera' innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
- e)ogni persona accusata di un reato avra' diritto ad essere giudicata in sua presenza;
- f)nessuno potra' essere costretto a testimoniare contro se' stesso o a confessarsi colpevole. 3. Ogni persona condannata sara' informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonche' dei termini per esercitare tale diritto. 4. La pena di morte non sara' irrogata contro persone che al momento del reato avevano meno di diciotto anni, e non sara' eseguita nei confronti di donne incinte e di madri di fanciulli in tenera eta'. 5. Al termine delle ostilita', le autorita' al potere procureranno di concedere la piu' larga amnistia possibile alle persone che avessero preso parte al conflitto armato o che fossero private della liberta' per motivi connessi con il conflitto armato, siano esse internate o detenute.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
