[1]giuridici nelle forze armate

[2]Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili, quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art82 · fonte su Normattiva