[1]armate

[2]1. Le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze, gruppi e unita' armate e organizzate posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte, anche se quest'ultima e' rappresentata da un governo o da un'autorita' non riconosciuti da una Parte avversaria. Dette forze armate dovranno essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. 2. I membri delle forze armate di una Parte in conflitto (diversi dal personale sanitario e religioso indicato nell'articolo 33 della III Convenzione), sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilita'. 3. La Parte in conflitto che incorpora nelle proprie forze armate una organizzazione paramilitare o un servizio armato incaricato di fare rispettare l'ordine, dovra' notificarlo alle altre Parti in conflitto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art43 · fonte su Normattiva