1. Ogni Alta Parte contraente potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sara' comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, decidera' se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto. 2. Il depositario invitera' a detta Conferenza le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art97 · fonte su Normattiva