[1]convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo

[2]1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo. 2. Se una delle Parti in conflitto non e' legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest'ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. 3. L'autorita' che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all'articolo 1 paragrafo 4, potra' impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avra', in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti:

  • a)le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorita' nella sua qualita' di Parte in conflitto;
  • b)la detta autorita' esercitera' gli stessi diritti e assolvera' gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e
  • c)le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art96 · fonte su Normattiva