Il depositario informera' le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:

  • a)delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 93 e 94;
  • b)della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 95;
  • c)delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente agli articoli 84, 90 e 97;
  • d)delle dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 96 paragrafo 3, che saranno comunicate con il mezzo piu' rapido;
  • e)delle denunzie notificate conformemente all'articolo 99.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art100 · fonte su Normattiva