Il depositario informera' le Alte Parti contraenti, nonche' le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo:
- a)delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 93 e 94;
- b)della data in cui il presente Protocollo entrera' in vigore conformemente all'articolo 95;
- c)delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente agli articoli 84, 90 e 97;
- d)delle dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 96 paragrafo 3, che saranno comunicate con il mezzo piu' rapido;
- e)delle denunzie notificate conformemente all'articolo 99.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
