[1]dell'Allegato I

[2]1. Nel termine massimo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo e, successivamente, a intervalli di almeno quattro anni, il Comitato internazionale della Croce Rossa consultera' le Alte Parti contraenti a proposito dell'Allegato I al presente Protocollo e, se lo ritiene necessario, potra' proporre una riunione di esperti tecnici per sottoporre a revisione l'Allegato I e proporre gli emendamenti che apparissero opportuni. Salvo che, entro i sei mesi successivi alla comunicazione fatta alle Alte Parti contraenti di una proposta relativa a una tale riunione, vi si opponga un terzo di dette Parti, il Comitato internazionale della Croce Rossa convochera' la riunione in questione, alla quale invitera' anche osservatori delle organizzazioni internazionali interessate. La riunione sara' del pari convocata dal Comitato internazionale della Croce Rossa in ogni momento, su richiesta di un terzo delle Alte Parti contraenti. 2. Il depositario convochera' una conferenza delle Alte Parti contraenti e delle Parti delle Convenzioni per esaminare gli emendamenti proposti dalla riunione degli esperti tecnici se, a seguito della riunione stessa, lo richiede il Comitato internazionale della Croce Rossa o un terzo delle Alte Parti contraenti. 3. Gli emendamenti all'Allegato I potranno essere adottati dalla suddetta conferenza a maggioranza dei due terzi delle Alte Parti contraenti presenti e votanti. 4. Il depositario comunichera' alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Concezioni ogni emendamento in tal modo adottato. L'emendamento sara' considerato come accettato allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla comunicazione, salvo che, nel corso di detto periodo, sia stata comunicata al depositario da almeno un terzo delle Alte Parti contraenti una dichiarazione di non accettazione. 5. Un emendamento considerato come accettato conformemente al paragrafo 4 entrera' in vigore tre mesi dopo la data di accettazione da Parte di tutte le Alte Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno fatto una dichiarazione di non accettazione conformemente allo stesso paragrafo. Ogni Parte che abbia fatto una tale dichiarazione potra' ritirarla in qualsiasi momento, nel qual caso l'emendamento entrera' in vigore per detta Parte tre mesi dopo il ritiro. 6. Il depositario fara' conoscere alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni l'entrata in vigore i ogni emendamento, le Parti vincolate da quest'ultimo, la data della sua entrata in vigore per ciascuna delle Parti, le dichiarazioni di non accettazione fatte conformemente al paragrafo 4 e i ritiri di tali dichiarazioni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art98 · fonte su Normattiva