[1]Articolo VI.
[2]Il riconoscimento sara' negato:
- 1)se la decisione e' contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto;
- 2)se sono state violate norme del diritto dello Stato richiesto concernenti la rappresentanza legale di persone incapaci o non pienamente capaci;
- 3)se, in caso di decisione contumaciale, alla parte contumace non sia stato notificato tempestivamente il procedimento per difendersi;
- 4)se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, e' gia' stata oggetto, tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, e riconosciuta nello Stato richiesto;
- 5)se, fra le medesime parti, la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, e' pendente davanti a un tribunale dello Stato richiesto, il quale sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
