decisioni non sono riconosciute: 1. se il riconoscimento e' contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto; 2. se la domanda giudiziale od un atto equivalente non e' stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese; 3. se la decisione e' in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto; 4. se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacita' delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate; 5. se la decisione e' in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorche' tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art27 · fonte su Normattiva