[1]Articolo VII.
[2]1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute nell'altro Stato in conformita' alla presente Convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate. 2. La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia nonche' la esecuzione forzata sono regolate dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale detto provvedimento viene attuato.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
