Il riconoscimento e' rifiutato:

  • 1)Quando non si verifichino le condizioni previste nell'articolo precedente.
  • 2)Quando la decisione sia in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.
  • 3)Quando l'atto di citazione non sia stato notificato regolarmente e nei termini di legge alle Parti interessate.
  • 4)Quando una lite tra le stesse Parti, fondata sugli stessi fatti e concernente lo stesso oggetto:
  • a)sia pendente presso un Tribunale dello Stato richiesto ed il giudizio sia stato istituito precedentemente a quello che ha dato luogo alla decisione di cui si chiede il riconoscimento;
  • b)sia stata conclusa con una decisione nello Stato richiesto:
  • c)abbia dato luogo, in altro Stato, ad una decisione che contenga le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato richiesto.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art14 · fonte su Normattiva