Il riconoscimento e' rifiutato:
- 1)Quando non si verifichino le condizioni previste nell'articolo precedente.
- 2)Quando la decisione sia in contrasto con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.
- 3)Quando l'atto di citazione non sia stato notificato regolarmente e nei termini di legge alle Parti interessate.
- 4)Quando una lite tra le stesse Parti, fondata sugli stessi fatti e concernente lo stesso oggetto:
- a)sia pendente presso un Tribunale dello Stato richiesto ed il giudizio sia stato istituito precedentemente a quello che ha dato luogo alla decisione di cui si chiede il riconoscimento;
- b)sia stata conclusa con una decisione nello Stato richiesto:
- c)abbia dato luogo, in altro Stato, ad una decisione che contenga le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato richiesto.
Testo vigente dal 27 agosto 1977
