[1]Il Governo lussemburghese notifichera' alle Parti contraenti dello Statuto della Scuola europea ogni firma e ogni deposito di strumento di ratifica, nonche' la data dell'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo in un unico esemplare nelle danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutte facenti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo lussemburghese, che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

[2]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

[3]FATTO a Lussemburgo, addi' 11 aprile 1984.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;764~accordo-art4 · fonte su Normattiva