Salvo contraria disposizione espressa dalla presente parte della Convenzione, se una notifica, domanda o altra comunicazione e' effettuata da una parte contraente, in conformita' alla presente parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o un errore nella trasmissione della comunicazione o il fatto che non sia pervenuta a destinazione, non priva tale parte contraente del diritto di avvalersene.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
