1. Il venditore e' responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente. 2. Il venditore e' anche responsabile di qualsiasi difetto di conformita' che si verifichi dopo il momento indicato al precedente paragrafo e che sia imputabile all'inesecuzione di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualita' e le caratteristiche specificate.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art36 · fonte su Normattiva