In caso di consegna anticipata, il venditore ha diritto, fino alla data prevista per la consegna, sia di consegnare una parte o una quantita' mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformita' delle merci, purche' l'esercizio di tale diritto non causi all'acquirente ne inconvenienti, ne' spese irragionevoli. L'acquirente tuttavia conserva il diritto di chiedere danni-interessi in conformita' alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
