Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno ce l'acquirente non accetti di prenderle in consegna a tali condizioni. Tuttavia, se tale diritto o pretesa sono fondati sulla proprieta' industriale o altra proprieta' intellettuale, l'obbligo del venditore e' regolato dall'articolo 42.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art41 · fonte su Normattiva