Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno ce l'acquirente non accetti di prenderle in consegna a tali condizioni. Tuttavia, se tale diritto o pretesa sono fondati sulla proprieta' industriale o altra proprieta' intellettuale, l'obbligo del venditore e' regolato dall'articolo 42.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
