Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 39 e del paragrafo 1 dell'articolo 43, l'acquirente puo' ridurre il prezzo in conformita' all'articolo 50 o richiedere danni-interessi, tranne che per guadagni mancati, se ha una scusa ragionevole per non avere effettuato la denuncia richiesta.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
