1. Se l'acquirente non ha adempiuto ad uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, il venditore puo':

  • a)esercitare i diritti previsti agli articoli da 62 a 65;
  • b)richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77. 2. Il venditore non perde il diritto di richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo. 3. Nessun termine di grazia puo' essere concesso all'acquirente da un giudice o arbitro qualora il venditore si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone, in caso di inadempienza del contratto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art61 · fonte su Normattiva