1. Se l'acquirente non ha adempiuto ad uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, il venditore puo':
- a)esercitare i diritti previsti agli articoli da 62 a 65;
- b)richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77. 2. Il venditore non perde il diritto di richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo. 3. Nessun termine di grazia puo' essere concesso all'acquirente da un giudice o arbitro qualora il venditore si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone, in caso di inadempienza del contratto.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
