1. Se il venditore non ha eseguito uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, l'acquirente puo':
- a)esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52;
- b)richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77. 2. L'acquirente non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo. 3. Nessun termine di grazia puo' essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
