1. Se il venditore non ha eseguito uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, l'acquirente puo':

  • a)esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52;
  • b)richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77. 2. L'acquirente non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo. 3. Nessun termine di grazia puo' essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art45 · fonte su Normattiva