1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sara' tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessita' di promuovere l'uniformita' della sua applicazione, nonche' di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale. 2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali principi, in conformita' alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
