1. Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sara' tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessita' di promuovere l'uniformita' della sua applicazione, nonche' di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale. 2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i principi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali principi, in conformita' alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art7 · fonte su Normattiva