• 1)Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sara' tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessita' di promuovere l'uniformita' della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede del commercio internazionale.
  • 2)I punti relativi alle materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono implicitamente contemplati in essa, saranno definiti in base ai principi generali a cui essa si ispira o, in assenza di tali principi, in conformita' alla legge applicabile in virtu' delle norme del diritto privato internazionale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art6 · fonte su Normattiva