1. L'acquirente perde il diritto di dichiarare il contratto rescisso o di esigere dal venditore la consegna di merci sostitutive se gli e' impossibile restituire le merci in uno stato pressoche' identico a quello nel quale le ha ricevute. 2. Il paragrafo precedente non si applica:

  • a)se l'impossibilita' di restituire le merci o di restituirle in uno stato pressoche' identico a quello nel, quale l'acquirente le ha ricevute non e' dovuto ad un atto od omissione da parte sua;
  • b)se le merci sono perdute o deteriorate, completamente o in parte, in conseguenza dell'esame prescritto all'articolo 36; o
  • c)se l'acquirente, prima del momento nel quale ha constatato o avrebbe dovuto constatare il difetto di conformita', ha venduto tutte o parte delle merci nel quadro di un'operazione commerciale normale o ha consumato o trasformato tutte o parte delle merci in conformita' all'uso normale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art82 · fonte su Normattiva