1. Due o piu' Stati contraenti i quali, in materie regolate dalla presente Convenzione applicano norme giuridiche identiche o affini possono, in ogni momento, dichiarare che la Convenzione non si applichera' ai contratti di vendita o alla loro formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o essere unilaterali e reciproche. 2. Uno Stato contraente che, in materie regolate dalla presente Convenzione, applica norme giuridiche identiche o affini a quelle di uno o piu' Stati non contraenti, puo' in qualsiasi momento dichiarare che la Convenzione non si applichera' ai contratti di vendita o alla loro formazione qualora le parti abbiano la loro sede di affari in detti Stati. 3. Qualora uno Stato, nei cui confronti una dichiarazione e' stata fatta in virtu' del paragrafo precedente, diventi in seguito uno Stato contraente, la dichiarazione menzionata avra', a partire dalla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore nei confronti di tale nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo 1, a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o faccia una dichiarazione unilaterale a titolo reciproco.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art94 · fonte su Normattiva