1. Qualsiasi Stato contraente che comprende due o piu' unita' territoriali nelle quali, secondo la sua costituzione, sistemi di diritto diversi si applicano nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione potra', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o della adesione, dichiarare che la presente Convenzione verra' applicata a tutte le sue unita' territoriali o solo a una o piu' di esse e potra' in ogni momento modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione. 2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unita' territoriali a cui la Convenzione si applica. 3. Se, in virtu' di una dichiarazione fatta in conformita' al presente articolo, a presente Convenzione si applica a una o piu' delle unita' territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, e se la sede di affari di una parte al contratto e' situata in detto Stato, tale sede di affari sara' considerata, ai fini della presente Convenzione, come non situata in uno Stato contraente, a meno che non sia situata in una unita' territoriale alla quale la Convenzione viene applicata. 4. Se uno Stato contraente non fa dichiarazioni in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione si applichera' all'insieme del territorio di questo Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art93 · fonte su Normattiva