Qualsiasi disposizione dell'articolo 11, dell'articolo 29 o della seconda parte della presente Convenzione autorizzante una forma differente da quella scritta, sia per la conclusione o per la modifica o rescissione amichevole di un contratto di vendita, sia per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intento, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede di affari in uno Stato contraente che avra' effettuato una dichiarazione in conformita' all'articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare al presente articolo ne modificarne gli effetti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art12 · fonte su Normattiva