Qualsiasi Stato contraente la cui legislazione esige che i contratti di vendita siano conclusi o constatati per iscritto puo', in qualsiasi momento, in conformita' all'articolo 12, dichiarare che ogni disposizione dell'articolo 11, dell'articolo 29 o della seconda parte della presente Convenzione che autorizza una forma diversa da quella scritta per la conclusione, la modifica o la rescissione amichevole di un contratto di vendita o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intenti, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede d'affari in detto Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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