[1]giudiziaria

[2]I tribunali di ambedue le Parti Contraenti e, in URSS, anche gli organi del notariato di Stato, si forniscono reciproca assistenza giudiziaria in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art2 · fonte su Normattiva