[1]giudiziaria
[2]I tribunali di ambedue le Parti Contraenti e, in URSS, anche gli organi del notariato di Stato, si forniscono reciproca assistenza giudiziaria in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
[1]giudiziaria
[2]I tribunali di ambedue le Parti Contraenti e, in URSS, anche gli organi del notariato di Stato, si forniscono reciproca assistenza giudiziaria in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art2 · fonte su Normattiva