[1]delle decisioni

[2]1. Ciascuna Parte contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile (ivi comprese le questioni di famiglia), nonche' le sentenze penali per la parte relativa al risarcimento dei danni conseguenti ad un reato (qui di seguito decisioni giudiziarie) pronunciate sul territorio dell'altra Parte contraente da tribunali competenti ai sensi dell'art. 24 detta presente Convenzione. 2. Le Parti contraenti riconoscono altresi' le decisioni concernenti il riconoscimento di paternita', la costituzione detta tutela, curatela ed adozione, nonche' la cessazione di tali rapporti, adottate dalle competenti istituzioni dell'URSS ed i corrispondenti provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dai Tribunali italiani. 3. Le decisioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, nel territorio detta Porte contraente dove vengono riconosciute, hanno la stessa efficacia giuridica delle corrispondenti decisioni adottate dai competenti organi di detta Parte contraente. 4. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alte decisioni ed agli atti indicati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nonche' dell'articolo 26, emanati dopo l'entrata in vigore detta presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art19 · fonte su Normattiva