[1]rogatorie per la effettuazione di singoli atti processuali
[2]La commissione rogatoria per l'effettuazione di singoli atti processuali deve essere redatta in forma scritta e, tenendo conto della natura della commissione stessa, avere i seguenti requisiti:
- a)denominazione dell'istituzione richiedente;
- b)denominazione dell'istituzione richiesta;
- c)denominazione della causa riguardo alla quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria;
- d)nomi e cognomi delle parti, nonche' delle persone nei cui confronti si effettuano attivita' notarili, loro cittadinanza, professione, residenza o domicilio;
- e)nomi, cognomi e indirizzi degli eventuali rappresentanti delle persone indicate al sottoparagrafo d, ivi compresi i rappresentanti per legge;
- f)contenuto della commissione rogatoria.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
